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STATUTO dell'ASSOCIAZIONE
Con modifiche del 2016
*Art. 1 DETERMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E SEDE
E’ costituita la Associazione avente la seguente denominazione:
“Associazione Ex Martinitt Ordine e Lavoro e Ex Stelline Concordie e Previdenza ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L’Associazione farà uso nella suddetta denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronico “ONLUS”.
La sede della Associazione è in Milano in via Pitteri n. 58
L’Associazione acquista la personalità giuridica in conformità a quanto disposto dal D.p.r. 10 febbraio 2000 n.361 e ogni altra norma vigente in materia.
*Art. 2 SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha quale proprio scopo l’esclusivo perseguimento delle seguenti indicate finalità di solidarietà sociale:
a) di assistere moralmente e materialmente gli ospiti e gli ex ospiti dell’Istituto Milanese Martinitt e Stelline attraverso l’attuazione di iniziative di beneficienza intese a favorire il miglior inserimento nella società dei soggetti svantaggiati;
b) di assistere moralmente e materialmente gli associati compatibilmente con le possibilità e competenze dell’Associazione.
Le sopraindicate attività saranno volte anche in modo da rinsaldare i vincoli di fratellanza fra i minori assistiti dal predetto l’Istituto ed i suoi soci appartenenti all’Associazione, rafforzando i legami di attiva collaborazione con tutti gli enti e le persone che operano a favore degli assistiti dell’Istituto Martinitt e stelline, occasioni di riunione, cura, svago e riposo, anche attraverso strutture nelle quali essi abbiano la possibilità di essere accolti saltuariamente o periodicamente. In via strumentale e accessoria al proprio scopo l’Associazione: promuove anche attività a carattere culturale, ricreativo e sportivo dilettantistico, ispirate a fini di solidarietà sociale ed intese a sensibilizzare i cittadini e la istituzioni pubbliche sui problemi dei minori in situazioni di difficoltà famigliare ovvero orfani o comunque in stato di abbandono.; cura la conservazione fra i soci dei principi morali appresi nell’Istituto o comunque di cui l’Istituto è portatore nella formazione degli assistiti. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, salve quelle che possano considerarsi strettamente connesse.
*Art. 3 APOLITICIA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione deve mantenersi indipendente da qualsiasi altro sodalizio e del tutto estranea a ogni influenza politica e religiosa. E’ vietato lo svolgimento di attività non direttamente connesse agli scopi di solidarietà sociale espressi nell’articolo 2 e di qualsiasi attività connessa anche indirettamente a fini di lucro.
*Art. 4 CATEGORIE ASSOCIATIVE
L’Associazione ha le seguenti categorie sociali:
-effettivi;
-benemeriti;
-onorari;
-amici degli ex Martinitt e ex Stelline
-distinti
La ammissione all’Associazione avviene su domanda della persona che intende parteciparvi ed è deliberata dal consiglio Direttivo. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato. Gli associati sono tenuti ai versamenti iniziali e/o annuali stabiliti dal Regolamento di attuazione. Gli associati sono tenuti alla effettiva partecipazione alla associazione in relazione agli scopi che la stessa persegue, escludendosi che la partecipazione stessa possa avvenire in via temporale o comunque con modalità che ne escludano la reale effettività. Tutti gli associati hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche sociali dopo un anno di Appartenenza all’Associazione. Possono diventare “effettivi” gli ex allievi e ex allieve dell’istituto Martinitt e Stelline, previa accettazione dello statuto e del suo regolamento, versando la quota di iscrizione. Possono divenire “benemeriti” quegli associati effettivi che abbiano giovato in maniera peculiare all’Associazione Possono divenire “onorari” tutti coloro che acquisiscano particolari e notevoli benemerenze nei confronti sia dell’Associazione che dell’Istituto per minori Martinitt e stelline indipendentemente dalla loro pregressa appartenenza all’Associazione.
Possono divenire “amici” degli ex Martinitt e delle ex Stelline tutti coloro che, previa accettazione dello statuto e del suo regolamento affianchino l’Associazione nell’opera di solidarietà sociale che ne costituisce il fine istituzionale e versino la quota di iscrizione.
Possono divenire “distinti” tutti i soci amici che abbiano giovato in maniera peculiare all’Associazione.
*Art. 5 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
*Art. 6 - ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori
d) il consiglio dei Probiviri
*Art. 7 - ASSEMBLEA E LE SUE FUNZIONI
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo una volta all’anno, entro il trimestre successivo alla chiusura dell’esercizio annuale di gestione. Essa delibera in via ordinaria sul bilancio e provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. L’assemblea approva inoltre e modifica il Regolamento di attuazione e delibera su ogni argomento sia reputato necessario ed opportuno dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati. E’ di sua competenza nominare, nell’anno antecedente la scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica, il Comitato per la formazione della lista dei candidati alle cariche associative.
L’Assemblea deve essere convocata con avviso spedito agli associati aventi diritto di intervento e voto al loro domicilio almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a assicurare la prova legale dell’avvenuta ricezione. La convocazione può essere richiesta al Presidente del Tribunale, qualora il consiglio direttivo non vi provveda. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza della metà degli associati In seconda convocazione esse sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione per le modifiche al Regolamento di attuazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza in prima convocazione almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di almeno un quinto dei soci effettivi e benemeriti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Le maggioranze costitutive e deliberative predette devono comprendere un numero di soci effettivi, tra tutti coloro che sono iscritti con tale qualifica, non inferiore al quorum richiesti.
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*Art. 8 - -CONSIGLIO DIRETTIVO E SUE ATTRIBUZIONI
L’Associazione è retta da un consiglio Direttivo il cui numero non potrà essere inferiore a cinque e superiore a undici membri (comunque sempre in numero dispari). Il Consiglio dura in carica tre anni e è rieleggibile.
La composizione del Consiglio Direttivo dovrà rispettare i seguenti rapporti fra soci effettivi e soci amici:
-Nel caso di cinque membri, potrà far parte del Consiglio un solo socio amico.
-Nel caso di sette membri, potranno far parte del Consiglio due soci amici.
- Nel caso di nove membri, potranno far parte del Consiglio tre soci amici
- Nel caso di undici membri, potranno far parte del consiglio quattro soci amici.
Il consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno il Presidente, uno o due vice Presidente ed il segretario. Il Presidente ed un vice Presidente potranno essere eletti solo fra Consiglieri che abbiano la qualifica di socio effettivo. Il Consiglio direttivo si riunisce due volte al mese e ogni qual volta il Presidente o almeno un terzo dei consiglieri lo ritenga necessario. Il Consiglio direttivo deve essere deve essere convocato deve essere convocato con avviso spedito a tutti i componenti al loro domicilio almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova legale dell’avvenuta ricezione. Esso può valersi di Commissioni all’uopo nominate che affianchino lo stesso consiglio per tutte le attività svolte dall’Associazione. Esso convoca l’assemblea sia ordinaria che straordinaria ed è nelle sue attribuzioni di tracciare le direttive dell’Associazione, ordinarne e infornarne tutte le attività, provvedere alla sua amministrazione. Sottopone all’approvazione il bilancio esposto preventivamente il sede quindici giorni prima della sua discussione e presenta la relazione sull’ opera svolta. provvede a compilare l’ordine del giorno sulle deliberazioni da prendere, i cui verbali saranno redatti dal segretario.
*Art. 9 PRESIDENTE E LE SUE ATTRIBUZIONI
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonchè la firma sociale. Convoca e presiede il Consiglio direttivo e nell’ambito delle sue funzioni assegna gli incarichi ai singoli Consiglieri sentito il parere del consiglio e delibera in materia di competenza dello stesso quando l’urgenza sia tale da non permetter la convocazione. Tali deliberazioni devono tuttavia ottenere la ratifica del Consiglio direttivo nella prima adunanza successiva. In caso di impedimento viene sostituito dal vice presidente appartenente alla categoria dei soci effettivi.
*Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI E SUE ATTRIBUZIONI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, uno dei quali potrà avere la qualifica di “socio amico” e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti il Collegio dei revisori deve essere iscritto nel registro dei Revisori legali. Essi eleggeranno in loro seno il Presidente. I Revisori devono controllare l’amministrazione dell’Associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il collegio dei Revisori deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione in pegno, cauzione,o custodia .E’ di sua competenza ispezionare, controllare, chiedere notizie sulla vita economica dell’Associazione in genere e su qualsiasi operazione in particolare. Di detti accertamenti deve farsi contestazione nel libro delle adunanze e delle delibere del Collegio dei Revisori
*Art. 11- - COLLEGIODEI PROBIVIRI E LE SUE ATTRIBUZIONI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, uno dei quali può avere la qualifica di “socio amico” e decide inappellabilmente in sede amichevole sulle controversie di qualsiasi natura insorte tra gli associati e l’Associazione. Dura in carica tre anii ed è rieleggibile.
*Art. 12 - COMITATO ELETTORALE E SUE ATTRIBUZIONI
Il comitato per le formazioni delle liste dei candidati è composto da tre membri, indipendentemente dalla qualifica di socio effettivo, od amico, che eleggerà il Presidente ed il segretario. Esso dura in carica sino alla nomina del nuovo consiglio Direttivo ed ha per scopo di formare la lista degli eleggibili. Alle cariche associative.
Art. 13 PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito inizialmente dalla dotazione delle somme liquide in denaro, di ammontare non inferiore a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) derivante dai patrimoni delle due Associazioni
-Associazione ex Martinitt Ordine e Lavoro;
-Associazione Ordine e Previdenza fra ex Stelline”
La cui fusione ha dato luogo alla costituzione dell’Associazione.
Lo stesso risulterà di seguito formato dalle consistenze e dai valori risultanti dal rendimento annuale approvato dagli associati il Assemblea ordinaria.
Concorrono a formare il patrimonio tutti i contributi, i versamenti e le liberalità da parte di soci o di terzi, ed i bei ei frutti rivenienti dalla gestione del patrimonio medesimo.
L’Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio e tale bilancio viene sottoposto alla assemblea dei soci per la approvazione, a termine dei precedenti articoli.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o rimanenze di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali di cui l’articolo 2 e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire , anche in modo indiretto, utili e rimanenze di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la propria vita sociale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire o di rimborsare quote o somme ad alcun titolo a favore di associati, ancorchè in occasione o a seguito della cessazione del loro rapporto associativo.
Art. 14 TRASFORMAZIONE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione potrà sciogliersi o trasformarsi soltanto per volontà di almeno tre quarti dei soci. Tale volontà dovrà essere espressa in forma assembleare e dovrà essere approvata in conformità alle disposizioni del D.p.r. 10 febbraio 2000n. 361 e ad ogni altra norma vigente in materia. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione di legge. L’Associazione se compatibile con le richiamate normative e con quelle che al tempo risulteranno vigenti, proporrà alle competenti Autorità la devoluzione del patrimonio all’istituto Milanese Martinitt e stelline ed al Pio albergo Trivulzio di Milano o comunque a enti che perseguano le finalità attualmente perseguite dai predetti
*Art. 15 DISPOSIZIONI GENERALI
Tutte le cariche associative sono essenzialmente gratuite.
Con regolamento sono stabilite le norme per l’attuazione del presente statuto.
Per quanto non contemplato dal presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile in materia di Associazioni ed enti, alle norme del Decreto L.vo 4 dicembre 1997 n. 460 e le sue successive modifiche, alle previsioni del D.p.r. 10 del febbraio 2000 n.361 e ad ogni altra noma vigente in materia.
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